1 - La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994.
2 - Nel documento di cui al comma 1, si devono individuare i soggetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze.
3 - la valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato I.
4 - Nel documento di valutazione dei rischi si valuta il livello di rischio di incendio nell'ambito condononiaie, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in confor- mità ai criteri di cui
a) rischio alevato - b) rischio medio - c) rischio basso
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1- Le schede vanno compilate in ogni loro parte dai manutentori e/o dal personale addetto alle verifiche
2- Qualunque segnalazione sulle schede deve essere effettuata nel rispetto delle normative vigenti in materia di Prevenzione Incendi, verificando le norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionale o europea o, in assenza di tali norme, dalle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore
3- Il registro deve essere conservato per eventuali controlli ispettivi (per es. in apposito registro unitamente alle pratiche antincendio).
Si danno di seguito le definizioni a norma di Legge della terminologia usata nei controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio:
Sorveglianza: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.
Manutenzione: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.
Manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l'inpiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di codesto valore espressamente previste.
Manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.
